CCNL Ferrovie dello Stato: siglato l’Accordo sul lavoro agile

Importanti novità per i lavoratori del settore con l’introduzione dello smart working

Con il Verbale di Accordo siglato il 26 ottobre 2023 tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, le Parti firmatarie hanno dato l’ok per l’introduzione dell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, attribuendo così maggior flessibilità ai tempi di lavoro ed ai luoghi nei quali la stessa viene eseguita.
Tutti i lavoratori le cui mansioni siano compatibili con lo svolgimento del lavoro in smart working, indipendentemente dall’anzianità aziendale e dalla tipologia contrattuale, hanno diritto ad accedervi.
L’adesione a tale prestazione deve avvenire su base volontaria mediante un accordo individuale concluso in forma scritta in cui si indicano le modalità di esecuzione, di esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore, di applicazione e di utilizzo di strumentazione informatica idonea. Tale accordo ha durata pari a 24 mesi.
Circa l’orario di lavoro, il personale di settore può fruire della modalità agile per un minimo di 6 giorni ad un massimo di 11 giorni, anche frazionabili, al mese. In caso di frazionamento, la giornata di smart working si intende fruita per intero.
Il numero delle giornate e la loro pianificazione viene poi concordata fra il responsabile e il lavoratore.
Trattandosi di giornata lavorativa ordinaria, la Società erogherà un ticket per il pasto il cui valore nominale è definito a livello aziendale.
Grazie alla diffusione dello smart working e della volontà di estenderlo a settori di attività finora esclusi, al fine di conciliare la vita privata con la vita lavorativa, anche per i dipendenti che, per lo svolgimento della propria attività si richiede la presenza continuativa in sede, vi è la possibilità accedervi compatibilmente con le esigenze aziendali.
Possono richiedere ciò: i lavoratori che effettuano attività di cantiere; attività di prove e test ferroviari in ambito laboratori; i lavoratori responsabili di microstruttura organizzativa; i lavoratori fragili, con gravi disabilità o con almeno un figlio avente disabilità grave o con bisogni educativi specifici; attività specialistiche in ambito IT&Digital rese interamente in modalità agile.
Tale attività lavorativa può essere effettuata solamente durante l’orario di lavoro diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e nei giorni feriali, escludendo in questa circostanza, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
Per quel che riguarda il recesso, sia l’azienda che il dipendente possono recedere in forma scritta dall’accordo dando un preavviso di 30 giorni di calendario nelle circostanze di seguito indicate:
– l’assegnazione del lavoratore ad un’attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato deciso lo smart working;
– il venir meno delle ragioni personali che hanno motivato il lavoratore a farne richiesta;
– il mancato rispetto di quanto previsto sia dall’Accordo dello scorso 26 ottobre e sia dall’accordo individuale da parte del lavoratore o dell’Azienda;
– le obiettive ragioni aziendali o del lavoratore.
E’ compito poi del datore di lavoro fornire tutti gli strumenti informatici idonei per lo svolgimento dell’attività lavorativa come definiti nell’accordo individuale, con caratteristiche tecniche che consentano la connessione sicura agli applicativi aziendali necessari per lo svolgimento della prestazione, dando modo al lavoratore di effettuare la propria prestazione in conformità alle disposizioni fornite.
Eventuali impedimenti tecnici devono essere tempestivamente comunicati al proprio responsabile al fine di risolvere il problema, tenuto conto della responsabilità del datore per il buon funzionamento degli strumenti dati in dotazione. Qualora ciò non sia possibile, il lavoratore ed il responsabile concordano le modalità di completamento della prestazione. Se il problema si protrae, l’effettuazione dello smart working è sospesa fino alla sua risoluzione.
Per i lavoratori e i responsabili viene realizzata specifica formazione allo scopo di chiarire obiettivi e modalità di esecuzione della prestazione, avendo specifico riguardo circa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, i dipendenti continuano ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità.
E’ altresì garantita la disconnessione dai dispositivi informatici al termine della prestazione programmata e fino all’avvio della prestazione successiva in linea con le previsioni normative vigenti, garantendo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale come previsto dalla disciplina contrattuale.
Il lavoratore in smart working ha diritto poi al trattamento normativo e retributivo definito dal contratto e comparabile ad un lavoratore che presta la stessa attività lavorativa in sede, fatto salvo quanto precisato nell’Accordo del 26 ottobre 2023 con riferimento ai singoli istituti.
I periodi di lavoro effettuati in modalità smart working concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini dell’erogazione del Premio di Risultato secondo quanto stabilito dagli accordi aziendali.
Circa la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l’azienda deve fornire al personale un’informativa sui rischi generici e sui rischi specifici connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working, ed altresì, quali sono i comportamenti da tenere.
Da ultimo l’Accordo prevede che, qualora un dipendente durante lo svolgimento dell’attività in modalità agile subisca un infortunio, questo deve immediatamente avvertire il responsabile diretto fornendo i riferimenti identificativi del certificato medico telematico trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

CCNL Portuali: presentata la piattaforma per il rinnovo

Tra i punti della piattaforma l’aumento salariale, l’introduzione di nuove figure professionali e maggiore flessibilità  per conciliare vita-lavoro 

Nei giorni scorsi è stata presentata la piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dei porti, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Secondo i sindacati si tratta di un contratto che da oltre 22 anni rappresenta uno strumento che ha garantito maggiori tutele e diritti  per i lavoratori, a fronte delle dinamiche competitive tra aziende del settore.
Tra i punti delle rivendicazioni  vi è la conciliazione dei tempi vita-lavoro, fondamentale in virtù della flessibilità necessaria a rispondere in modo adeguato alla fluttuazione dei traffici merci delle aziende, impattando sulla vita dei lavoratori portuali; l’introduzione di nuove figure professionali legate all’evoluzione tecnologica; l‘aumento salariale volto a rispondere alla necessità di recuperare il pieno potere d’acquisto.
I sindacati si augurano di poter rinnovare il contratto entro il 31 dicembre, ovvero entro la normale vigenza.

Lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura: indicazioni su NASpI e DIS-COLL

I soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura nel limite di 45 giornate annue, per cui l’INPS chiarisce il relativo regime di compatibilità (INPS, circolare 7 novembre 2023, n. 89). 

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 343), ha previsto, per il biennio 2023-2024, la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

 

In particolare, il successivo comma 344 stabilisce non solo il limite di durata delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale – che non può eccedere le 45 giornate annue per singolo lavoratore – ma individua anche la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie:

 

a) persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL (di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015), o del reddito di cittadinanza e dell’Assegno di inclusione ovvero percettori di ammortizzatori sociali; 

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, in considerazione di quanto esposto sopra alla lettera a), fornisce chiarimenti sulla compatibilità delle citate prestazioni lavorative con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

 

Il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse. Si ricorda, inoltre, che il predetto compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

 

I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali in argomento sono quindi interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, dunque, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 22/2015.

 

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

 

In caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo (articolo 1, comma 345, Legge n. 197/2022).

 

Si ricorda che, in ipotesi di superamento del limite di durata previsto dal citato comma 344, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che l’utilizzo di soggetti diversi da quelli elencati è punibile con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione.

Ebat Foggia: previsto il contributo per la cura di patologie oncologiche

Possono presentare domanda entro il 30 novembre i lavoratori agricoli con accertata patologia oncologica

L’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli ha assegnato un contributo per la cura di patologie oncologiche per l’anno 2023.
Possono presentare domanda tutti i lavoratori (OTI e OTD), occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in regola con i versamenti dei contributi e con almeno 51 giornate nell’anno 2022, che abbiano un’accertata patologia oncologica o che abbiano figli e coniuge conviventi nella già menzionata condizione nell’anno 2022.
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 20.000,00 euro e l’importo unitario del rimborso è fino ad un massimo di 500,00 euro a persona, sulla base della documentazione presentata.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
– copia del documento di riconoscimento del richiedente;
– copia buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2022, o copie modelli UNILAV anno 2022 o CU 2023;
– certificato oncologico rilasciato nel 2022;
– quietanze di pagamento dell’anno 2022;
– autocertificazione stato di famiglia;
– attestazione coordinate bancarie del richiedente.
Le domande possono essere presentate, a decorrere dal 9 ottobre 2023 fino al 30 novembre 2023, con posta elettronica certificata all’indirizzo areadipendenti@pec.cialafoggia.it.

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al via l’avviso per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi

Il FAMI con un budget di 60 milioni di euro si rivolge a Regioni e Province autonome per il sostegno tra l’altro di azioni di supporto socio-lavorativo dei migranti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 6 novembre 2023).

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico multi-azione a valere sull’obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi“. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne dà notizia sul sui sito istituzionale precisa anche che l’avviso si colloca nel quadro della Programmazione nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

L’Avviso, dotato di un budget complessivo di 60 milioni di euro è rivolto alle Regioni e alle Province Autonome e punta a sostenere la realizzazione di Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno regolare in Italia.

In particolare l’azione dovrà prevedere misure e interventi di supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione socio-lavorativa dei migranti, azioni di valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione e di promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica sociale e culturale.

Le proposte progettuali in risposta all’Avviso potranno essere presentate attraverso un portale online dedicato indicato nel comunicato un commento. Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio 2024

La documentazione è pubblicata nell’area amministrazione trasparente sul sito del Ministero dell’interno.

EBM Salute: variazione del Piano Sanitario

Al via da novembre il nuovo Piano Sanitario a cura di Unisalute

Il Comitato Esecutivo di EBM Salute ha affidato alla Compagnia Assicuratrice UniSalute un nuovo incarico, della durata di due anni, a decorrere dal 1° novembre 2023 e fino al 31 ottobre 2025. E’ garantita la continuità della copertura per l’assistenza sanitaria integrativa sia ai lavoratori iscritti, sia ai propri familiari fiscalmente a carico, eventualmente attivati nel corso del 2023. Per i familiari non fiscalmente a carico (a pagamento) verrà garantita la continuità della copertura sanitaria per i mesi di novembre e dicembre 2023.
L’attuale Piano Sanitario è stato confermato con alcune variazioni di rilievo come di seguito specificate:
– procreazione medicalmente assistita: è stato aumentato il massimale annuale assicurato (1° novembre 2023-31 ottobre 2024), per il complesso delle prestazioni previste che passa da 500,00 euro a 1.000,00 euro per persona;
– indennizzo a forfait per visite mediche, sanitarie e di assistenza sostenute per figli disabili (garanzia valida solo per i figli minori di 18 anni: è stato aumentato l’importo del contributo concesso a forfait una tantum per ogni figlio, con una invalidità riconosciuta superiore al 60%, che passa da 500,00 euro a 1.000,00 euro;
– diagnosi comparativa: la nuova prestazione che prevede per l’assicurato di avere un secondo e qualificato parere sulla precedente diagnosi fatta dal proprio medico, con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia in atto;
– lenti e occhiali: unica richiesta di rimborso per la durata biennale della Convenzione. 

Fringe benefit: operazioni di conguaglio

L’INPS riepiloga la disciplina normativa in materia di fringe benefit con istruzioni operative sulle modalità che i datori di lavoro devono osservare per compiere le operazioni di conguaglio (INPS, messaggio 6 novembre 2023, n. 3884).

Come ben noto, il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) è intervenuto con disposizioni in ambito di welfare aziendale fissando un nuovo limite massimo di esenzione per i fringe benefit e ampliando le tipologie di benefici concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

In particolare, l’articolo 40 del citato decreto, dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. 

 

Il comma 2 del medesimo articolo 40 precisa che, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, si applica l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro, e dall’altro, la stessa può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro. Sono quindi esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente.

 

L’INPS, nel messaggio in commento rammenta, inoltre, che non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l’agevolazione relativa alla misura del cosiddetto bonus carburante (prevista all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 23/223), secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per gli altri lavoratori dipendenti, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

 

L’Istituto, dopo aver riepilogato il quadro normativo in materia, si occupa poi delle operazioni di conguaglio precisando che, nel caso in cui il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

 

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

 

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

 

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:

 

a) porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti;

 

b) provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

Vengono anche fornite le istruzioni sulle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens. 

 

I dati esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

– con il codice “L490”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit”;

– con il codice “L963”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”;

– con il codice “M963” avente il significato di “Restituzione differenze contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”.

 

Infine, l’INPS si occupa dell’esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” del flusso UniEmens, distinguendo i due casi di corresponsione di fringe benefit con valore inferiore ai limiti di legge e con valore superiore a tali limiti.

CCNL Agenzie immobiliari: da novembre erogati nuovi minimi retributivi



Con la busta paga di novembre aggiornati i minimi retributivi


Il contratto siglato il 7 giugno 2021 da Fiap, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs ha stabilito l’erogazione, con la busta paga del mese di novembre 2023, di nuovi minimi retributivi. Il contratto si applica agli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi ed il loro personale. Di seguito la tabella con gli importi.
































Livello Minimo
Quadro 2.500,20
1 2.307,59
2 2.069,87
A 1.862,88
3 1.848,59
4 1.672,68
B 1.663,73
5 1.563,97
6 1.459,98

Assunzione dei percettori di RDC: la Commissione europea autorizza gli Aiuti di Stato

In base alla Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, ai datori di lavoro privati può essere riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 novembre 2023).

La Commissione europea ha dato l’ok all’Aiuto di Stato finalizzato alla promozione dell’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (ex art. 1, comma 294 e ss., Legge 29 dicembre 2022, n. 197). A darne notizia sul sito istituzionale è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva avanzato richiesta a Bruxelles.

Pertanto, in base alla Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono i percettori del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero, che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali.

Rimangono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il limite massimo di importo dello sgravio è pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con appositi provvedimenti di prassi, l’INPS fornirà le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.​

Grazie alla misura saranno disponibili 61,5 milioni di euro per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione Europea il 9 marzo 2023.

 

CCNL Panifici: definito l’elemento perequativo regionale



Per i lavoratori di aziende prive di contrattazione di secondo livello prevista una tranche a novembre e una a febbraio 2024 


 A seguito degli incontri avvenuti lo scorso 13 luglio,19 luglio e 25 settembre tra Assipan, Assopanificatori e Flai-Cgil, Fai-Cisl ,Uila-Uil sono stati definiti gli importi previsti a titolo di elemento perequativo regionale, sulla base di quanto stabilito a livello contrattuale per i lavoratori in forza alle Aziende di panificazione ad indirizzo artigianale, prive di contrattazione di secondo livello e/o territoriale.
Gli importi sono erogati al personale in forza al 25 settembre 2023, data di sottoscrizione dell’accordo.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’importo  è destinato in modo proporzionale, agli apprendisti, invece, nella misura del 70%.
L’elemento è onnicomprensivo, non viene computato in alcun istituto contrattuale, né nel trattamento di fine rapporto.
Viene erogato in due tranche previste a novembre 2023 e febbraio 2024.
Di seguito gli importi.
















































































































Regione Importo  Novembre 2023  Febbraio 2024
Bolzano 90 50 40
Trento 90 50 40
Emilia- Romagna 90 50 40
Veneto 90 50 40
Lombardia 90 50 40
Toscana 90 50 40
Friuli Venezia Giulia 90 50 40
Liguria 70 70 /
Lazio 70 70 /
Valle d’Aosta 70 70 /
Piemonte 70 70 /
Basilicata 70 70 /
Campania 70 70 /
Abruzzo 55 55 /
Marche 55 55 /
Umbria 55 55 /
Sardegna 55 55 /
Molise 55 55 /
Calabria 55 55 /
Sicilia 55 55 /
Puglia 55 55 /